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CARTA DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

L’ufficio Segreteria espleta servizi di supporto gestionale ed organizzativo.

La scuola individua, fissa e pubblica gli standard specifici delle procedure amministrative, garantendone l’osservanza ed il rispetto e mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo assicura:

  • celerità delle procedure
  • trasparenza
  • cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza
  • flessibilità degli orari degli uffici
  • tutela della privacy

I servizi di segreteria sono informatizzati.

 Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle attività della scuola.

 Il personale è provvisto di cartellino identificativo.

 Nelle comunicazioni telefoniche il personale è tenuto a qualificarsi.

 I collaboratori scolastici sono incaricati della sorveglianza dei locali scolastici, del ricevimento del pubblico e forniscono le prime informazioni all’utenza.

 Le informazioni sono anche reperibili nelle apposite bacheche e sul sito istituzionale della scuola.

 Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:

  • bacheca sindacale
  • bacheca genitori

I diplomi sono consegnati “a vista”:

– all’interessato maggiorenne

– al genitore dell’alunno minorenne

– al genitore o altro delegato dell’interessato maggiorenne, previo rilascio da parte di quest’ultimo di delega sottoscritta con allegata copia valido documento di riconoscimento.

In tutti i tre casi la persona che ritira il diploma deve esibire valido documento di riconoscimento. (sono attualmente disponibili i diplomi di licenza media fino all’a.s. 2011/2012).

Certificati di servizio o di frequenza

Si porta a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori degli alunni che, dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore  della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).

In breve questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62 .  Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.

Non si tratta di un nuovo costo: i certificati destinati ai privati hanno sempre pagato la marca da bollo.  In effetti, con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo,  utile ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.

Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.  Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 14,62, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. “usi consentiti”).

IN SINTESI,  IL PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DEVE SEGUIRE LA SEGUENTE PRASSI:

1) CHIEDERE SEMPRE L’USO DEL CERTIFICATO RICHIESTO

2) SE DA PRESENTARE AD UNA AMMINISTRAZIONE (INPS, INPDAP, altra scuola) O PRIVATO GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO (Vesuviana, Autotrasporti, ecc.)

NON FARE E SPIEGARE COSA E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE

3)SE DA PRESENTARE AD UN PRIVATO (scuola privata, datore di lavoro privato per borsa di studio al figlio, finanziaria per prestito, ecc.)

FARE APPONENDO LA MARCA DA BOLLO DI € 14,62 E ANNULLARLA CON IL TIMBRO DELLA SCUOLA, CONSERVANDO AGLI ATTI LA FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO CON LA MARCA ANNULLATA.

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 OVVIAMENTE ANCHE QUESTA SCUOLA NON DOVRA’ PIU’ CHIEDERE CERTIFICATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AI PRIVATI (PERSONALE, ALUNNI, FORNITORI), MA SOLO CONTROLLARE LE AUTOCERTIFICAZIONI DA QUESTI RILASCIATE.

A QUESTO SCOPO E’ PREDISPOSTO UN’APPOSITA MODULISTICA PER CONSENTIRE AGLI UTENTI DI RILASCIARE LE PROPRIE AUTOCERTIFICAZIONI.

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ALLE RICHIESTE DI VERIFICA, CHE PREVEDIBILMENTE ARRIVERANNO NUMEROSE, SI DOVRA’ DARE SEGUITO TASSATIVAMENTE ENTRO 30 gg, INVIANDO QUANTO RICHIESTO ATTRAVERSO LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE ( fgic843002@pec.istruzione.it).

ESENZIONI

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. “B”, come ad es. uso “pensione” (art.9 tab B), uso “applicazioni leggi tributarie” (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati “in carta libera”, ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l’amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopraddette.

Si segnala, in particolare l’Art. 11 della Tab. All.B del DPR 642/72, che si riferisce direttamente alla scuola:

  1. Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
    Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso.

Art. 15 Legge 183/2011

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 40 la rubrica e’ sostituita dalla seguente:

 «40.(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

-01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

-02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati  è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”»;

  1. b) all’articolo 41, il comma 2 é abrogato;
  2. c) all’articolo 43, il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche’ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, deglielementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;

  1. d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 e’ aggiunto il seguente:

 «Art. 44-bis. (L) – (Acquisizione d’ufficio di informazioni) –

  1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
  2. e) l’articolo 72 é sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli).

  1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivià volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
  3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;
  4. f) all’articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorieta’ (L)»;

2) e’ aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».

  1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 5, é inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da’ altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;

  1. b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

  1. a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
  2. b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
  3. c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu’ gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.

 24-quater. L’amministrazione da’ conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

 

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